Art. 2.
(Miglioramento del trattamento economico del congedo parentale in favore della madre lavoratrice subordinata).

      1. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i periodi di congedo parentale previsti dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla madre lavoratrice è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per un periodo massimo complessivo di dodici mesi.
      2. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 1 e fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, è dovuta alla madre lavoratrice un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, senza limiti di reddito. Per la madre

 

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lavoratrice, il cui reddito individuale sia inferiore 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'indennità è pari all'80 per cento della retribuzione.